Pratiche sleali 2005/0029 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- stati 7
- membri 7
- riferimento 6
- disposizioni 6
- essi 4
- presente 4
- direttiva 4
- adottano 4
- allegazioni 3
- fattuali 3
- modalità 2
- corredate 2
- siffatto 2
- atto 2
- pubblicazione 2
- ufficiale 2
- amministrativo 2
- stabilite 2
- procedimento 2
- organi 2
- giurisdizionali 2
- contengono 2
- prove 2
- professionista 2
- dagli 2
- recepimento 2
- queste 2
- immediatamente 2
- legislative 2
- regolamentari 2
- amministrative 2
- necessarie 2
- conformarsi 2
- pubblicano 2
- informano 2
- giugno 2
- comunicano 2
- indugio 2
- quest 2
- ultima 2
- eventuale 2
- successiva 2
- modifica 2
- applicano 2
- dicembre 2
- date 1
- circostanze 1
- caso 1
- specifico 1
- considerare 1
Articolo 19
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.
Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 12
Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali
Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:
a) | di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico; e |
b) | di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o amministrativo. |
Articolo 19
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.
Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
whereas